Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto alcuni obblighi che i futuri Enti del Terzo Settore dovranno rispettare in tema di redazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili.
In particolare è previsto che:
- gli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni, con ricavi inferiori a € 220.000, dovranno redigere semplicemente un Rendiconto finanziario per cassa;
- gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a € 220.000, dovranno invece redigere un bilancio vero e proprio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Relazione di Missione;
- gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a € 1.000.000, dovranno redigere, oltre al bilancio di cui al punto 2, anche il Bilancio Sociale.
Tutti questi i documenti (rendiconto finanziario per cassa, Bilancio ETS e Bilancio Sociale) dovranno essere redatti su modelli che verranno pubblicati da uno specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli Enti del Terzo Settore dovranno redigere il bilancio in una delle forme suddette e poi dovranno procedere al deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Da quanto scritto sopra si evince che nel Bilancio Enti del Terzo Settore:
- gli Enti del Terzo Settore con ricavi inferiori a € 220.000 utilizzeranno nelle loro rilevazioni contabili il criterio di cassa e una contabilità di tipo semplificato (simile a quella delle imprese in contabilità semplificata);
- gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a € 220.000 utilizzeranno nelle loro rilevazioni contabili il criterio della competenza e una contabilità di tipo ordinario.